07/03/2015

Identificazione equidi

Da Anmvi Oggi
DAL 2016
 
 
cavalloÈ necessario rivedere il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi per garantirne la sicurezza, ma anche la semplicità di utilizzo. 

Con il Regolamento di Esecuzione 2015/262, la Commissione Europea introduce alcune disposizioni sui metodi di identificazione degli equidi e sul passaporto equino. Il Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea,  si applica dal 1 gennaio 2016, tranne l'articolo 39 (obblighi per per garantire il flusso di informazioni dopo la morte di un equide), che si applica dal 1 luglio 2016 negli Stati membri che non hanno istituito una banca dati centrale operativa entro il 1 gennaio 2016.

Gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'attuare le misure previste dal regolamento (CE) n. 504/2008, soprattutto per quanto riguarda il metodo di identificazione degli equidi mediante il documento di identificazione. Inoltre, dalle indagini effettuate dagli Stati membri è emerso che il documento di identificazione è oggetto di significative frodi. Il rischio principale è quello della reintroduzione illecita nella filiera alimentare di equidi precedentemente esclusi dalla macellazione per il consumo umano e trattati con medicinali non autorizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti. 
In seguito all'adozione della decisione 2000/68/CE della Commissione, migliaia di equidi sono stati irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano. 

La mancanza di alternative al mantenimento a vita di equidi indesiderati e ormai inutilizzabili, esclusi dalla macellazione per il consumo umano, ha indotto a trascurarli e ad abbandonarli, con gravi conseguenze per la salute e il benessere degli animali. Questo fenomeno si è aggravato con l'attuale situazione economica, che in molti casi rende economicamente insostenibile il mantenimento degli equidi alla fine della loro vita produttiva. In alcuni Stati membri questi problemi hanno raggiunto proporzioni tali che le autorità competenti hanno avviato programmi per la macellazione, al di fuori della filiera alimentare, degli equidi ormai inutilizzabili.

È stato constatato che le informazioni registrate nella banca dati dell'organismo emittente al momento del rilascio del documento di identificazione diventano rapidamente obsolete. In occasione della certificazione o di un controllo d'identità risulta quindi estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per le autorità competenti accertare l'autenticità di un documento di identificazione e verificare che le informazioni in esso contenute siano aggiornate e attendibili e non siano state modificate in modo fraudolento, in primo luogo per quanto riguarda lo status di animali destinati alla macellazione, ma anche al fine di avvalersi delle condizioni più favorevoli in materia di salute e benessere degli animali applicabili agli spostamenti di equidi registrati. 

 Nella maggior parte degli Stati membri le banche dati dei diversi organismi che rilasciano i passaporti non sono collegate fra loro; d'altro canto la creazione di un organismo unico per il rilascio dei passaporti non costituisce una soluzione immediatamente praticabile, per motivi tanto giuridici quanto amministrativi. L'istituzione di una banca dati centrale è quindi ritenuta la soluzione più efficace ai fini dello scambio e della sincronizzazione dei dati tra i diversi soggetti a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE se e in quanto necessaria per gestire i documenti di identificazione degli equidi, allo scopo non solo di fornire le necessarie garanzie di sanità animale, ma anche di consentire l'applicazione di quelle disposizioni della legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali e sanità pubblica che richiedono un'identificazione corretta e affidabile degli equidi. 

Da un'indagine svolta dalla Commissione nel quadro dei fatti di cronaca riguardanti la carne equina che si sono verificati nel 2013 è emerso che 23 Stati membri hanno istituito una banca dati centrale, mentre due Stati membri dispongono di banche dati uniche rispettivamente per gli equidi registrati e per gli equidi da allevamento e da reddito. Tre Stati membri, che rappresentano circa il 20 % dei 6,7 milioni di equidi presenti nell'Unione, non dispongono di una banca dati centralizzata.

Tutte le criticità fin qui riportate dalla Commissione Europea hanno reso necessario rivedere il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi per garantirne la sicurezza, ma anche la semplicità di utilizzo.

pdfREGOLAMENTO_PASSAPORTO_EQUINO_REG_UE_2015_262.pdf1.05 MB

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