23/04/2015

Condizionalità

Pac e Condizionalità, ecco le novità per le aziende

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Pac e Condizionalità, ecco le novità per le aziende

Dopo aver parlato dei soggetti interessati dal rispetto degli impegni di condizionalità, dell’integrazione con il Piano di Sviluppo Rurale e della base normativa di riferimento, vediamo ora quali sono le differenze esistenti tra la nuova e la vecchia programmazione della Politica Agricola Comunitaria (Pac).

Il Decreto in materia, il numero 180 del 23 gennaio 2015, è stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 69 del 24 marzo 2015- Supplemento ordinario n. 14). Entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta le Regioni e le Province Autonome dovranno recepire con propri provvedimenti gli impegni applicabili a livello territoriale, definendo eventuali deroghe nei limiti previsti dal decreto e in relazione alle specificità territoriali.

Partiamo da un elemento di novità non ancora ufficializzato: i Requisiti minimi non dovrebbero più far parte degli impegni della condizionalità. In proposito si ricorda che nella precedente programmazione della Pac i Requisiti minimi si applicavano alle sole aziende che aderivano alle misure agro-climatico-ambientale e all’agricoltura biologica del Piano di Sviluppo Rurale (Psr). L’eventuale inadempienza a tali impegni determinava il mancato pagamento degli aiuti indicati nell’ambito del Psr.

Per verificare se la novità sarà confermata o no occorrerà attendere la pubblicazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole della rettifica al decreto del 23 gennaio che dovrebbe vedere l’eliminazione dell’Allegato 7.
Nella nuova programmazione della Pac gli impegni della condizionalità sono rimasti pressoché immutati, ma il legislatore ha voluto rendere più chiaro l’insieme degli impegni strutturandoli in un unico elenco e suddividendoli per argomento, anziché per Criteri di Gestione Obbligatori (Cgo) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (Bcaa).

Altro importante obiettivo del legislatore è stato quello di semplificare gli adempimenti, eliminando quelli che non risultavano di pertinenza delle aziende agricole (ad esempio il riscontro e la notifica delle malattie a carico dei servizi veterinari), quelli che si sarebbero sovrapposti con le nuove misure del greening (ad esempio l’avvicendamento delle colture con la diversificazione) o con quelli della nuova Pac per la presenza del requisito dell’attività agricola minima richiesta per l’ammissibilità delle superfici ai pagamenti diretti (ad esempio il mantenimento degli oliveti e dei vigneti).

Di seguito si analizzano nel dettaglio le modifiche effettuate dal legislatore che per i Cgo riducono gli impegni da 18 a 13, mentre per le Bcaa da 14 a 7.
Per i Cgo le variazioni sono le seguenti:
• eliminazione dell’impegno relativo all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (nella precedente programmazione era classificato come A 3);
• eliminazione degli impegni relativi alla notifica delle malattie dell’afta epizootica, della malattia vescicolare dei suini e della febbre catarrale degli ovini (nella precedente programmazione corrispondevano rispettivamente agli atti B 13, B 14 e B 15);
• spostamento dai Cgo alle Bcaa (nello specifico Bcaa 3) dell’impegno relativo alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (disposto già dallo scorso anno come previsto dal Regolamento CE n. 1310/2014).

Come già anticipato, anche le norme sono state semplificate. Le variazioni riguardano principalmente i seguenti aspetti:
• eliminazione dell’impegno relativo all’”avvicendamento delle colture” (nella precedente programmazione era classificato come Bcaa 2.2) in quanto nel greening è previsto il principio della diversificazione. In realtà i due impegni non sono sovrapponibili in quanto l’impegno dell’avvicendamento delle colture vietava la monosuccessione della stessa coltura sullo stesso appezzamento oltre il quinto anno, mentre dal sesto era possibile continuare con la monosuccessione a patto che si apportasse sostanza organica qualora questa fosse diminuita. Diversamente l’impegno relativo alla diversificazione delle colture prescrive l’obbligo di effettuare più colture, almeno due per le aziende con seminativi compresi tra 10 e 30 ettari (delle quali la coltura principale deve occupare al massimo il 75% della superficie a seminativo), invece almeno tre colture per quelle con più di trenta ettari a seminativo (delle quali la principale deve occupare al massimo il 75% della superficie a seminativo, mentre le due colture principali devono occupare al massimo il 95% della superficie a seminativo);
• eliminazione dell’impegno relativo alla “protezione del pascolo permanente” (nella precedente programmazione era classificato come Bcaa 4.1) che confluisce nel greening con l’adempimento “protezione del prato permanente”, seppure di fatto rimane l’obbligo transitorio di mantenere i pascoli permanenti per due anni, vale a dire sia per il 2015, sia per il 2016 (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 93 del Regolamento CE 1306/2013);
• eliminazione dell’impegno relativo all’“uso adeguato delle macchine agricole” (nella precedente programmazione era classificato come Bcaa 3.1) in quanto difficilmente controllabile;
• eliminazione degli impegni relativi al “mantenimento degli oliveti e dei vigneti” , al “divieto di estirpo degli olivi” e alla “densità di bestiame minima” (nella precedente programmazione erano classificati rispettivamente come Bcaa 4.3, Bcaa 4.5 e Bcaa 4.6 ) in quanto analoghi adempimenti sono previsti per lo svolgimento dell’attività agricola minima richiesta per l’ammissibilità delle superfici ai pagamenti diretti;
• fusione di tre norme, quali “mantenimento dei terrazzamenti”, “evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli” e “ mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” (che nella precedente programmazione erano classificate rispettivamente come Bcaa 1.3, Bcaa 4.2 e Bcaa 4.4) nell’impegno “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio” (che corrisponde alla Bcaa 7) per coerenza e semplificazione.

Gli uffici del Caa Coldiretti, dislocati su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione per illustrare la normativa nel dettaglio, per l’assistenza e il supporto tecnico al rispetto degli adempimenti previsti.

Fonte: Coldiretti

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