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21/07/2017

NOTA FNOVI - INGERENZE ASSOCIAZIONI E AZIENDE COMMERCIALI NELLE ATTIVITA' VETERINARIE

Su invito della Federazione Interregionale degli Ordini dei Medici Veterinari del Piemonte e Valle d’Aosta e a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte di colleghi libero professionisti, pubblichiamo di seguito una Nota Fnovi del 22/06/2016.

“Prestazioni professionali rese da medici veterinari a regime d’impiego-collaborazione con aziende mangimistiche e non solo – Riscontro a segnalazioni pervenute” 

La scrivente Federazione (FNOVI) ha preso visione della documentazione trasmessa in allegato ad entrambe le segnalazioni condivise con i nostri uffici, ed ha appreso che alcuni iscritti stigmatizzano la gratuità dell’assistenza veterinaria offerta quale corollario della proposta commerciale per la vendita di strumentazione idonea a rilevare il calore delle bovine.

Le circostanze così apprese, per quanto caratterizzate da una certa sommarietà, inducono ad una riflessione sulla legittimità che prestazioni tipiche professionali, riferibili ad una professione intellettuale protetta, siano erogate come proprie da una azienda, avente quale oggetto sociale una attività commerciale, in favore di una indefinita clientela.

Quanto innanzi tracciato è, a parere della scrivente Federazione, condotta idonea ad integrare il reato di esercizio abusivo della professione.

Per quanto innanzi detto neanche le prestazioni eventualmente rese a pagamento – superando così il rilievo mosso dalla gratuità – potranno legittimamente essere fatturate direttamente dall’ azienda, integrando questa ipotesi una condotta idonea a configurare ipotesi di violazioni delle norme che disciplinano la concorrenza, l’evasione fiscale e previdenziale.

Infatti, anche  l’eventuale presenza tra i dipendenti dell’azienda di medici veterinari abilitati, non sarebbe circostanza sufficiente a superare la previsione che gli unici soggetti legittimati a porre in essere le attività tipiche della professione sanitaria – e per il cui esercizio, oltre al possesso dei titoli e dell’abilitazione, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo – sono solo ed esclusivamente i singoli medici veterinari o le società tra professionisti (Stp – in vigore dall’aprile 2013, e regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal DM 34/2013) che avranno l’oggetto sociale dei soci, l’iscrizione in Albi regolamentati nel sistema ordinistico.

Alla luce di quanto innanzi esposto, per completezza di analisi, si commenta che i casi in esame appaiono poter anche essere oggetto di una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) affinchè accerti il ricorrere di pratiche commerciali scorrette, per il ricorso a pubblicità ingannevoli sulla vendita di beni o servizi.

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