07/02/2022
STUDI E AMBULATORI VETERINARI: ABOLITA LA TASSA DI CONCESSIONE
Dal 1° gennaio 2022 le tasse sulle concessioni regionali (TCR) non si applicano agli studi e agli ambulatori veterinari del Piemonte.
Studi e ambulatori veterinari, sia in forma singola che associata, da quest'anno non devono più versare la tassa sulle concessioni regionali introdotta trent'anni fa dal decreto legislativo n. 230/1991. L'esclusione dal campo di applicazione della tassa è prevista dall'ultima legge regionale di stabilità. Lo chiarisce una nota della Direzione Risorse Finanziarie della Regione Piemonte: "Siccome da più parti sono pervenuti quesiti sull’esatta applicazione delle suddette disposizioni, soprattutto in merito alla distinzione dei soggetti tenuti o meno al pagamento della TCR", la Direzione regionale ha emanato una circolare esplicativa "al fine di scongiurare interpretazioni non conformi".
L'esclusione dalla tassa vale per gli studi e gli ambulatori veterinari, come definiti dalla classificazione delle strutture deliberata dalla Giunta regionale nel 2006, in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 2003). La circolare della Direzione Risorse Finanziarie riporta le definizioni:
“per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale», precisando inoltre che «la struttura assume la denominazione di studio veterinario associato qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni», -per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, precisando che «in tali strutture è previsto l’accesso di animali senza ricovero oltre a quello giornaliero”. La nomina del direttore sanitario non inficia l'accordata esenzione dalla TCR.
Residuano dal novero delle tipologie possibili le cliniche, gli ospedali e i laboratori. Per queste strutture la soggettività passiva al tributo è confermata.
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