20/11/2014
Frattaglie di animali destinate al consumo umano
E' in vigore dal 17 novembre il Regolamento1137/2014. Indicazioni ai Servizi Veterinari sugli stomaci dei ruminanti e le zampe degli ungulati.
Le trippe sono già incluse dal Regolamento 853/2004 nella definizione di "frattaglie" e se destinate ad ulteriore trasformazione, devono essere sbiancate o pulite prima di lasciare il macello. Con l'entrata in vigore del Regolamento 1137/2014 è consentito, nel caso di stomaci dei giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, che gli stessi lascino il macello soltanto svuotati; per le zampe, incluse sempre nella definizione di "frattaglie", lo stesso Regolamento 1137/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri autorizzino l'invio, per l'ulteriore trasformazione, delle zampe non scuoiate o scottate o depilate, ma solo visibilmente pulite.
Di conseguenza, il Ministero della Salute ha chiarito ai Servizi Veterinari le condizioni in cui può avvenire l'invio di questi prodotti dal macello alla trasformazione. E in particolare:
- gli stomaci dei giovani ruminanti e le zampe degli ungulati devono essere posti tempestivamente in contenitori dedicati, chiusi e identificati in modo da evitare possibili contaminazioni crociate;
- il contenitore con le suddette frattaglie può lasciare il macello solo dopo che le carcasse siano state sottoposte a ispezione post mortem e bollate. Considerato che non sempre è possibile garantire la correlazione tra le zampe e la relativa carcassa, in assenza di una modalità di correlazione prevista nelle procedure di autocontrollo, nel caso di non idoneità al consumo anche di una sola carcassa tutte le zampe presenti nello stesso contenitore devono essere smaltite ai sensi del Regolamento 1069/2009;
- il trasporto delle zampe e degli stomaci dal macello verso un altro stabilimento di trasformazione può avvenire anche con lo stesso mezzo di trasporto delle carni, a condizione che gli stessi siano trasportati in contenitori chiusi, puliti e identificati e che la temperatura di trasporto non superi i 3 gradi.
Il responsabile dello stabilimento che trasforma le frattaglie dovrà darne comunicazione all'autorità competente locale, per una corretta classificazione del rischio e ad aggiornare il proprio piano di autocontrollo per tenere conto delle caratteristiche delle materie prime introdotte.
Le precisazioni sono contenute in una nota firmata dal Direttore Generale, Giuseppe Ruocco, il 18 novembre scorso.
CIRCOLARE_MINSAL_FRATTAGLIE.pdf421.27 KB
Le trippe sono già incluse dal Regolamento 853/2004 nella definizione di "frattaglie" e se destinate ad ulteriore trasformazione, devono essere sbiancate o pulite prima di lasciare il macello. Con l'entrata in vigore del Regolamento 1137/2014 è consentito, nel caso di stomaci dei giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, che gli stessi lascino il macello soltanto svuotati; per le zampe, incluse sempre nella definizione di "frattaglie", lo stesso Regolamento 1137/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri autorizzino l'invio, per l'ulteriore trasformazione, delle zampe non scuoiate o scottate o depilate, ma solo visibilmente pulite.
Di conseguenza, il Ministero della Salute ha chiarito ai Servizi Veterinari le condizioni in cui può avvenire l'invio di questi prodotti dal macello alla trasformazione. E in particolare:
- gli stomaci dei giovani ruminanti e le zampe degli ungulati devono essere posti tempestivamente in contenitori dedicati, chiusi e identificati in modo da evitare possibili contaminazioni crociate;
- il contenitore con le suddette frattaglie può lasciare il macello solo dopo che le carcasse siano state sottoposte a ispezione post mortem e bollate. Considerato che non sempre è possibile garantire la correlazione tra le zampe e la relativa carcassa, in assenza di una modalità di correlazione prevista nelle procedure di autocontrollo, nel caso di non idoneità al consumo anche di una sola carcassa tutte le zampe presenti nello stesso contenitore devono essere smaltite ai sensi del Regolamento 1069/2009;
- il trasporto delle zampe e degli stomaci dal macello verso un altro stabilimento di trasformazione può avvenire anche con lo stesso mezzo di trasporto delle carni, a condizione che gli stessi siano trasportati in contenitori chiusi, puliti e identificati e che la temperatura di trasporto non superi i 3 gradi.
Il responsabile dello stabilimento che trasforma le frattaglie dovrà darne comunicazione all'autorità competente locale, per una corretta classificazione del rischio e ad aggiornare il proprio piano di autocontrollo per tenere conto delle caratteristiche delle materie prime introdotte.
Le precisazioni sono contenute in una nota firmata dal Direttore Generale, Giuseppe Ruocco, il 18 novembre scorso.
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