26/01/2015
Etichettatura carni bovine
da AnmviOggi
MIPAAF
Venerdì, 23 Gennaio 2015 18:28
Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Sono contenute nel D.M. 876 del 16/01/2015 pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, attualmente al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti. A seguito di tale controllo, il DM sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento andrà a disciplinare, in particolare, l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, così come previsto dall'art.15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione.
L'operatore che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati.
Le informazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare:
a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.
Le nuove modalità applicative riguardanti l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, previste dal decreto, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorità competente è il Mipaaf. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delel Politiche Agricole.
IL_TESTO_DEL_DECRETO.pdf318.72 KB
Sono contenute nel D.M. 876 del 16/01/2015 pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, attualmente al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti. A seguito di tale controllo, il DM sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento andrà a disciplinare, in particolare, l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, così come previsto dall'art.15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione.
L'operatore che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati.
Le informazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare:
a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.
Le nuove modalità applicative riguardanti l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, previste dal decreto, entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'autorità competente è il Mipaaf. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delel Politiche Agricole.
IL_TESTO_DEL_DECRETO.pdf318.72 KB
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