17/04/2015

Frattaglie destinate al consumo umano

da AnmviOggi

 

REG 1337/2013
 
 
zamponeChiarimenti dal Ministero della Salute sul Regolamento 1137/2014 per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano. 

All'interno del macello le zampe di ungulati devono essere scuoiate o scottate e depilate ai sensi del Regolamento 853/2004. Con il Regolamento 1137/2014 viene data la facoltà agli Stati Membri di consentire tale manipolazione anche presso stabilimenti riconosciuti. La Direzione Generale della Sicurezza Alimentare ha chiarito che "in coerenza con la normativa comunitaria gli stabilimenti che effettuano le operazioni di cui sopra possono essere anche altri macelli per i quali non è necessario un ulteriore riconoscimento come stabilimento di trasformazione".

La nota di precisazione, a firma del DG Giuseppe Ruocco, riscontra alcune richieste di chiarimento ed è stata inviata ai Servizi Veterinari regionali il 14 aprile scorso.

In conformità all'allegato III del Regolamento 853/2004 - prima di essere trasportate ad altri stabilimenti- le zampe di ungulati destinate a ulteriori manipolazioni devono essere scuoiate o scottate e depilate e gli stomachi devono essere sbiancati o puliti nel macello. La Commissione Europea ha rilevato che le attrezzature necessarie per eseguire la scuoiatura o la scottatura e la depilazione richiedono investimenti elevati e che non è pertanto possibile, in particolare per i macelli piccoli e medi, realizzare in modo efficiente dal punto di vista dei costi la manipolazione delle zampe destinate al consumo umano. Anche se gli sviluppi tecnologici consentono di valorizzare le zampe degli ungulati utilizzandole come cibo e riducendo così gli sprechi alimentari - la Commissione ha osservato che i macelli, in particolare quelli piccoli e medi, devono affrontare la questione dal punto di vista pratico, e tale valorizzazione incontra degli ostacoli.
Modificando il suddetto allegato III- e includendo gli stomachi di ruminanti e le zampe di ungulati  nella definizione delle frattaglie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004- il Regolamento 1137/2014 , ha disposto che "i requisiti per la manipolazione delle frattaglie nel suddetto regolamento, compresi quelli relativi alla temperatura durante il magazzinaggio e il trasporto, garantiscono che tali prodotti siano manipolati e trasportati in modo sicuro agli stabilimenti esterni al macello, raccolti da differenti macelli e valorizzati" E che "il trasporto a un altro stabilimento di zampe di ungulati non scuoiate, non scottate e non depilate dovrebbe pertanto essere consentito dall'autorità competente".

Sulle novità introdotte dalla UE, la Direzione Generale della Sicurezza Alimentare era già intervenuta con una nota del 18 novembre 2014, nel giorno successivo all'entrata in vigore del nuovo Reg. 1137/2014.

pdfNOTA_DGISAN.pdf39.76 KB

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