23/04/2015

Etichettatura carne bovina

da Anmvi Oggi
 
DM 16 GENNAIO 2015
 
 
carrello spesaorIl Ministero delle Politiche Agricole ha diffuso una circolare di chiarimenti sul nuovo sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata. Le informazioni facoltative devono essere oggettive, verificabili dalle autorità competenti e comprensibili al consumatore. Oltre ad essere conformi alle norme di etichettatura previste dal Regolamento 1169/2011. 
Il nuovo regime, in vigore dal 13 dicembre 2014, rende non più applicabile il decreto ministeriale 30 agosto 2002 che ha fornito indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Il Regolamento (UE) n. 653/2014 prevede, tra l'altro, la soppressione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento n. 1760/2000 relativi, rispettivamente, alle regole generali del sistema facoltativo di etichettatura, al sistema facoltativo di etichettatura per le carni bovine provenienti da paesi terzi e alle sanzioni. In particolare, a seguito della soppressione dell'articolo 16 "regole generali" non è più necessaria l'approvazione, da parte dell'autorità competente (MIPAAF), del disciplinare dell'etichettatura facoltativa e vengono meno i relativi controlli da parte dell'organismo indipendente.
Tale scelta è stata motivata dal fatto che "l'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso" così come indicato nel "considerando 23" del Regolamento n. 653/2014.

Per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno investito per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza, alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini e per consentire la possibilità di continuare ad erogare i premi comunitari previsti dalla normativa vigente, si è ritenuto opportuno dare continuità all'attuale sistema di etichettature almeno per le informazioni facoltative.

Inoltre, la nuova disciplina è necessaria perché in Italia non si sono ancora diffusi i disciplinari di produzione della carne bovina nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale (SQN) introdotti con decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante "Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnia a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione"3. Infatti, è in via di definizione l'iter amministrativo di approvazione per un solo disciplinare presentato in riferimento ai SQN (Vitellone/Scottona ai cereali).

Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, che sostituisce il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine", prevede una normativa semplificata per la gestione dell'etichettatura volontaria rispetto a quella precedente.

Infatti, non è più previsto l'obbligo di un disciplinare approvato dal MIPAAF ma la comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso l'Ufficio DISR VII (cosvir10@pec.politicheagricole.gov.it), per gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto (il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico). L'Ufficio competente si limiterà a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi piani di autocontrollo e controllo alla normativa vigente. In tal modo, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia, si potrà continuare a garantire un sistema sufficientemente trasparente e sicuro, in grado di consentire delle scelte alimentari consapevoli, così come previsto nel citato Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure di etichettatura, nonché la corretta modalità per fornire informazioni facoltative, le procedure di monitoraggio di attività da parte del MIPAAF e quant'altro previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 2015, gli adempimenti le indicazioni fornite con il decreto ministeriale 13 dicembre 20015 recante "Disposizioni applicative al Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Titolo II. Etichettatura carni bovine", nonché i chiarimenti e le disposizioni fornite dalla Circolare n. 5 del 15 ottobre 20016 "chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari", dalla Circolare n. 1 del 9 aprile 20037 "ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal D.M. 30.8.2000", dalla Circolare n. 1 del 15.02.20088 "ulteriori chiarimenti su informazioni facoltative" e dalla Circolare n. 2 del 24.7.20089 "chiarimenti su categorie vitello e vitellone", si applicano per la gestione delle informazioni facoltative apposte sulle carni bovine.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, l'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000, con almeno le informazioni previste all'articolo 3 paragrafo 2 del suddetto decreto ministeriale 16 gennaio 2015, può continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale se ha avviato l'attività di etichettatura entro il 13 dicembre 2014.

L'operatore o l'organizzazione che intende avvalersi di quanto disposto all'articolo 18, punto 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 2015 circa la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di etichettatura facoltativa, deve darne comunicazione, entro il 30 aprile 2015, all'Organismo di controllo designato, al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio. L'Organismo di controllo designato, in ogni caso, deve attestare che l'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine è proseguita senza soluzione di continuità secondo le procedure previste dal disciplinare approvato e che i previsti controlli sono stati eseguiti secondo il calendario a suo tempo definito tra le parti.

Gli operatori o le organizzazioni che dispongono di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e risultano non operativi oppure autosospesi al 13 dicembre 2014, se non attivano detto disciplinare entro il 30 giugno 2015, sono considerati definitivamente non operativi e, pertanto, devono considerarsi decaduti.

Infine, il Regolamento (UE) n. 653/2014 non ha apportato modifiche al sistema di etichettatura obbligatoria; tuttavia, per permettere una lettura coerente e omogenea della nuova normativa si è ritenuto opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000 nella sua interezza e riportare le stesse regole, riguardanti l'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nel corpo del decreto ministeriale 16 gennaio 2015.

Circolare Mipaaf

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